UN’ALTRA SENTENZA CHE IMPEDISCE
LA LIBERTÀ E LA DEMOCRAZIA NEI LUOGHI DI LAVORO:
LA CORTE DI CASSAZIONE CONTINUA A NEGARE
IL DIRITTO DEI LAVORATORI DI SCEGLIERSI
I PROPRI RAPPRESENTANTI SINDACALI IN AZIENDA
Il 22.10.2026 la Corte di Cassazione ha pubblicato la sentenza n. 27541/2026 sul ricorso presentato dalla Flaica-Cub di Milano che si era vista negare il diritto ad eleggere le proprie RSA dalla società Markas, nonostante l’alta rappresentatività in quella stessa azienda: una decisione datoriale legittimatadal Tribunale di Milano (I grado) e dalla Corte di Appello di Milano (II grado) e impugnata dalla nostra O.S., proprio presso la suddetta Suprema Corte.
Accogliendo il ricorso presentato dalla Flaica-Cub, la sentenza della Corte di Cassazione, rinviando il giudizio alla medesima Corte di Appello di Milano, fissa paletti e definisce confini che, di fatto, in assenza di una normativa che il legislatore continua a rifiutarsi di definire da 30 anni, rendono difficilmente esigibile il diritto per i lavoratori di scegliere i propri rappresentanti sindacali, a meno di non ricorrere a generali e irrinunciabili principi antidiscriminatori.
DA TEMPO SI TENTA IN SCIPPARE AI LAVORATORI
IL LORO DIRITTO DI SCEGLIERSI I PROPRI RAPPRESENTANTI
Per capire la situazione esistente su cui la Corte di Cassazione è intervenuta, è opportuno ricordare che:
LA CORTE DI CASSAZIONE FISSA IL PERIMETRO ED I CRITERI PER LA MISURAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITÀ DELLA O.S. NAZIONALE PER LA NOMINA DELLE RSA
In merito alla nomina delle RSA da parte della Flaica-Cub presso la Markas, la Corte di Cassazione, in occasione del ricorso, in considerazione della normativa stratificatasi, in particolare della sentenza della Corte Costituzionale del 2025, ha definito il perimetro in cui effettuare la “comparazione” utile alla valutazione della rappresentatività della nostra O.S., nonché i criteri per “pesarne” la oggettiva consistenza (media tra i voti alle elezioni RSU/RSA enumero adesioni)
Con la sentenza n. 27541/2026 la Corte di Cassazione ha quindi stabilito che:
Inoltre che “…Occorre, allora, aver riguardo all’attività effettivamente svolta dal datore di lavoro, desunta non solo da una visura camerale, in cui il settore viene identificato attraverso elementi specifici, come il codice Ateco, che classifica l’attività economica, la descrizione dell’attività, e l’oggetto sociale, ma anche da altri documenti, quali la classificazione ai fini dell’inquadramento INPS (tramite codice statistico contributivo CSC) che determina la categoria tariffaria previdenziale; il certificato di attribuzione della Partita IVA, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, in cui è riportato il codice ATECO prevalente; non da ultimo il ccnl applicato dall’INPS ai fini della individuazione del cosiddetto minimale contributivo ai sensi del d.l. n. 338/1989, conv. in l. n. 389/1989”.
Come è evidente la Corte di Cassazione, di fatto, con l’intento di precisare cosa si dovesse intendere con “comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” ha definito perimetro e criteri che allontanano la possibilità della costituzione delle RSA nell’ambito delle associazioni non firmatarie e che non vengono convocate ai tavoli di rinnovo delle intese applicate.
Il rinvio alla Corte di Appello di Milano è finalizzato a valutare l’esistenza della rappresentatività nazionale, sulla base del perimetro e dei criteri, seppur farraginosi e tutt’altro che oggettivi, fissati dalla Consulta.
Resta ferma e dovrà essere oggetto di valutazione da parte dei giudici della Corte d’Appello, l’autonoma eccezione di violazione da parte del datore di lavoro della normativa nazionale italiana nonché comunitaria in tema di divieto di discriminazione nell’esercizio dei diritti sindacali da parte dei singoli lavoratori e nel contempo di divieto di discriminazione nell’esercizio di attività sindacale da parte di organizzazione fortemente rappresentativa nell’unità produttiva, com’è il caso della Flaica-CUB in Markas.
E’ URGENTE UNA LEGGE DEMOCRATICA SULLA RAPPRESENTANZA SINDACALE
Per le OO.SS. aderenti alla Cub, con ogni probabilità, la partecipazione alla contrattazione non potrà essere conseguita con il solo esercizio del rapporto di forza, in particolare nei confronti delle aziende che mirano a scegliersi gli interlocutori sindacali, escludendo dalle trattative chi punta a difendere gli interessi dei lavoratori.
È comunque importante sottolineare che anche dopo la sentenza della Corte di Cassazione la sentenza n. 27541/2026 i requisiti per agire l’art.28 della L.300/70 da parte di qualunque O.S. restano gli stessi e nulla è cambiatorispetto ai criteri e ai requisiti ritenuti necessari.
In ogni caso, è urgente che si intervenga per garantire il ripristino della libertà e democrazia nei luoghi di lavoro con la definizione di norme che non mirino a tutelare il monopolio sindacale a CgilCislUil e a garantire le controparti datoriali di continuarsi a “scegliere” gli interlocutori sindacali.
DUE OBIETTIVI IRRINUNCIABILI: RIORGANIZZAZIONE INTERNA E
COSTRUZIONE DELL’UNITÀ DEL SINDACALISMO DI BASE
E’ altresì opportuno proseguire quel processo, avviato in Cub, di riorganizzazione e unificazione di alcune categorie per favorire il raggiungimento dei limiti dimensionali tali che nessuno possa provare a mettere in discussione il possesso dei requisiti necessari a tutelare i lavoratori iscritti e a esercitare l’attività sindacale, senza subire i tentativi datoriali di operare inaccettabili discriminazioni. Come è oltremodo importante proseguire il confronto con quelle OO.SS. di base con cui si potrà condividere una necessaria unità di azione e anche la costruzione di una unità organizzativa ormai non rinviabile.
29.10.2026 CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE
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