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Sentenza della Corte di Cassazione sul ricorso presentato dalla Flaica-Cub di Milano 

UN’ALTRA SENTENZA CHE IMPEDISCE

LA LIBERTÀ E LA DEMOCRAZIA NEI LUOGHI DI LAVORO:

LA CORTE DI CASSAZIONE CONTINUA A NEGARE

IL DIRITTO DEI LAVORATORI DI SCEGLIERSI

I PROPRI RAPPRESENTANTI SINDACALI IN AZIENDA

Il 22.10.2026 la Corte di Cassazione ha pubblicato la sentenza n. 27541/2026 sul ricorso presentato dalla Flaica-Cub di Milano che si era vista negare il diritto ad eleggere le proprie RSA dalla società Markas, nonostante l’alta rappresentatività in quella stessa azienda: una decisione datoriale legittimatadal Tribunale di Milano (I grado) e dalla Corte di Appello di Milano (II grado) e impugnata dalla nostra O.S., proprio presso la suddetta Suprema Corte.

Accogliendo il ricorso presentato dalla Flaica-Cub, la sentenza della Corte di Cassazione, rinviando il giudizio alla medesima Corte di Appello di Milano, fissa paletti e definisce confini che, di fatto, in assenza di una normativa che il legislatore continua a rifiutarsi di definire da 30 anni, rendono difficilmente esigibile il diritto per i lavoratori di scegliere i propri rappresentanti sindacali, a meno di non ricorrere a generali e irrinunciabili principi antidiscriminatori.

DA TEMPO SI TENTA IN SCIPPARE AI LAVORATORI

IL LORO DIRITTO DI SCEGLIERSI I PROPRI RAPPRESENTANTI

Per capire la situazione esistente su cui la Corte di Cassazione è intervenuta, è opportuno ricordare che:

1) La legge 300/70 stabiliva, all’art.19, che le RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) potevano essere nominate nelle unità produttive di una determinata azienda, dalle OO.SS. “aderenti ai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale” (comma A), nonché dalle OO.SS., “non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva” (comma B);
2) Il referendum del 1995 abrogò parzialmente l’art.19 della L.300/70 cancellando il comma A, in modo che, in seguito, la nomina delle RSA nelle unità produttive delle aziende fu riservata alle sole OO.SS “firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva”;
 
3) Nel 2013 la Corte Costituzionale, su iniziativa della Fiom-Cgil, a cui erano stati revocati i diritti sindacali da FCA per non aver sottoscritto il CCLA “pensato” da Marchionne e firmato da Cisl e Uil, con la sentenza n. 231, definì illegittimo l’art.19 della L.300/70, come modificato a seguito delreferendum del 1995 e, invitando il legislatore ad intervenire sulla materia, chiarì che il diritto alla nomina della RSA nelle unità produttive aziendali non poteva essere riservato alle sole OO.SS. “firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva”; ma anchequelle OO.SS. che “pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda”;
 
4) Nel 2025 la Corte Costituzionale, con la sentenza n.156, è tornata sulla questione dell’art.19 della L.300/70, per iniziativa di una sigla autonoma che rivendicava il diritto alla nomina delle RSA a fronte di una oggettiva rappresentatività in azienda. Anche in quell’occasione il Giudice delle leggi, nel prendere atto che il legislatore non era intervenuto e nel sollecitarne di nuovo un provvedimento, estese il diritto alla nomina delle RSA, nelle unità produttive aziendali, alle OO.SS. “comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

LA CORTE DI CASSAZIONE FISSA IL PERIMETRO ED I CRITERI PER LA MISURAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITÀ DELLA O.S. NAZIONALE PER LA NOMINA DELLE RSA

In merito alla nomina delle RSA da parte della Flaica-Cub presso la Markas, la Corte di Cassazione, in occasione del ricorso, in considerazione della normativa stratificatasi, in particolare della sentenza della Corte Costituzionale del 2025, ha definito il perimetro in cui effettuare la “comparazione” utile alla valutazione della rappresentatività della nostra O.S., nonché i criteri per “pesarne” la oggettiva consistenza (media tra i voti alle elezioni RSU/RSA enumero adesioni)

Con la sentenza n. 27541/2026 la Corte di Cassazione ha quindi stabilito che:

A) “… il perimetro della comparazione è costituito dal settore di attività nel quale opera l’impresa o l’unità produttiva interessata, individuato in base all’attività concretamente svolta, quale risulta dal registro delle imprese e dagli ulteriori indici oggettivi disponibili, purché coerenti con l’attività effettivamente esercitata”.

​Inoltre che “…Occorre, allora, aver riguardo all’attività effettivamente svolta dal datore di lavoro, desunta non solo da una visura camerale, in cui il settore viene identificato attraverso elementi specifici, come il codice Ateco, che classifica l’attività economica, la descrizione dell’attività, e l’oggetto sociale, ma anche da altri documenti, quali la classificazione ai fini dell’inquadramento INPS (tramite codice statistico contributivo CSC) che determina la categoria tariffaria previdenziale; il certificato di attribuzione della Partita IVA, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, in cui è riportato il codice ATECO prevalente; non da ultimo il ccnl applicato dall’INPS ai fini della individuazione del cosiddetto minimale contributivo ai sensi del d.l. n. 338/1989, conv. in l. n. 389/1989”.

B) “La rappresentatività comparativamente maggiore, rilevante ai fini dell’art. 19 della legge n. 300 del 1970, va accertata, con riferimento al settore di attività dell’impresa e sul piano nazionale, attraverso una valutazione complessiva della capacità rappresentativa dell’associazione sindacale, desunta dalla media tra il  dato associativo e quello elettorale (N.B.: costituito dai voti per le RSU o RSA), quest’ultimo ove esistente,  da compararsi con la media di rappresentatività calcolata secondo lo stesso criterio ed espressa da tutti i sindacati che hanno sottoscritto il contratto c.d. leader in quel settore.”
 
C) “La qualità di associazione sindacale comparativamente più rappresentativa deve sussistere al momento dell’iniziativa dei lavoratori e costituisce fatto costitutivo del diritto alla costituzione della RSA; il relativo onere probatorio grava, ai sensi dell’art. 2697, primo comma, cod. civ., sull’associazione che tale diritto rivendichi e può essere assolto con ogni mezzo, comprese le presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.”

Come è evidente la Corte di Cassazione, di fatto, con l’intento di precisare cosa si dovesse intendere con “comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” ha definito perimetro e criteri che allontanano la possibilità della costituzione delle RSA nell’ambito delle associazioni non firmatarie e che non vengono convocate ai tavoli di rinnovo delle intese applicate.

Il rinvio alla Corte di Appello di Milano è finalizzato a valutare l’esistenza della rappresentatività nazionale, sulla base del perimetro e dei criteri, seppur farraginosi e tutt’altro che oggettivi, fissati dalla Consulta.

Resta ferma e dovrà essere oggetto di valutazione da parte dei giudici della Corte d’Appello, l’autonoma eccezione di violazione da parte del datore di lavoro della normativa nazionale italiana nonché comunitaria in tema di divieto di discriminazione nell’esercizio dei diritti sindacali da parte dei singoli lavoratori e nel contempo di divieto di discriminazione nell’esercizio di attività sindacale da parte di organizzazione fortemente rappresentativa nell’unità produttiva, com’è il caso della Flaica-CUB in Markas.

E’ URGENTE UNA LEGGE DEMOCRATICA SULLA RAPPRESENTANZA SINDACALE

Per le OO.SS. aderenti alla Cub, con ogni probabilità, la partecipazione alla contrattazione non potrà essere conseguita con il solo esercizio del rapporto di forza, in particolare nei confronti delle aziende che mirano a scegliersi gli interlocutori sindacali, escludendo dalle trattative chi punta a difendere gli interessi dei lavoratori.

È comunque importante sottolineare che anche dopo la sentenza della Corte di Cassazione la sentenza n. 27541/2026 i requisiti per agire l’art.28 della L.300/70 da parte di qualunque O.S. restano gli stessi e nulla è cambiatorispetto ai criteri e ai requisiti ritenuti necessari.

In ogni caso, è urgente che si intervenga per garantire il ripristino della libertà e democrazia nei luoghi di lavoro con la definizione di norme che non mirino a tutelare il monopolio sindacale a CgilCislUil e a garantire le controparti datoriali di continuarsi a “scegliere” gli interlocutori sindacali.

DUE OBIETTIVI IRRINUNCIABILI: RIORGANIZZAZIONE INTERNA E

COSTRUZIONE DELL’UNITÀ DEL SINDACALISMO DI BASE

E’ altresì opportuno proseguire quel processo, avviato in Cub, di riorganizzazione e unificazione di alcune categorie per favorire il raggiungimento dei limiti dimensionali tali che nessuno possa provare a mettere in discussione il possesso dei requisiti necessari a tutelare i lavoratori iscritti e a esercitare l’attività sindacale, senza subire i tentativi datoriali di operare inaccettabili discriminazioni. Come è oltremodo importante proseguire il confronto con quelle OO.SS. di base con cui si potrà condividere una necessaria unità di azione e anche la costruzione di una unità organizzativa ormai non rinviabile.

29.10.2026  ​CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE

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