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Dimissioni per assenze ingiustificate

Da Cub Legnano un approfondimento sul perchè le aziende non possono trasformare le assenze inferiori a 15 giorni in dimissioni tale da impedire l’accesso alla naspi.

Con la legge sul lavoro il governo a fine 2024 aveva introdotto l’art.19 che considerava le assenze ingiustificate in dimissioni. E’  intervenuta poi una circolare dello stesso ministero del lavoro che chiariva che la trasformazione in dimissioni si poteva fare solo se le assenze superano i 15 giorni. Su questa materia già ci sono stati diversi lavoratori che non hanno potuto accedere alla naspi per le interpretazioni restrittive delle aziende (va detto che la legge non è di facile interpretazione e riporta delle inesattezze a cui lo stesso ministero ha cercato di rimediare). Quindi nel caso in cui un lavoratore si veda comunicare una dimissione per assenza inferiore a 15 giorni, tale dimissione va subito impugnata.
 
 
Dimissioni per assenza ingiustificata: sono illegittime se le aziende applicano le norme previste dai contratti sui licenziamenti per assenze ingiustificate.
Dopo che nel dicembre 2024 la legge sul lavoro ha introdotto l’art.19 per trasformare i licenziamenti per assenze ingiustificate in dimissioni, impedendo con ciò di accedere alla Naspi, molte aziende stanno procedendo alle dimissioni con relativa informativa all’ispettorato del lavoro dopo 3, 4 o 5 giorni di assenza ingiustificata (sulla base dei vari contratti) ciò è illegittimo.
Addirittura ci è capitato il caso di un lavoratore che è stato considerato dimesso dopo 3 giorni, in quanto il contratto di riferimento, metalmeccanici artigiani, prevede il licenziamento dopo 3 giorni di assenza ingiustificata. Facciamo un pò di chiarezza.

L’art. 19 legge 203/2024 prevede In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto nazionale di lavoro applicato (normalmente 4 o 5 giorni) o, in mancanza di indicazione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. In questo caso il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore.
Il testo della legge è fatto con i “piedi” e si presta a varie interpretazioni. Ci ha pensato lo stesso ministero del lavoro a metterci una pezza e a chiarire la situazione con una circolare che pochi conoscono o fanno finta di non conoscere.
 
La circolare esplicativa del Ministero del lavoro N° 6 del 27-3-2025 chiarisce quanto segue:Nel caso il CCNL applicato preveda, invece, un termine diverso da quello contemplato dalla norma in esame, lo stesso troverà senz’altro applicazione ove sia superiore a quello legale, in ossequio al già richiamato principio generale per cui l’autonomia contrattuale può derogare solo in melius le disposizioni di legge. Se viceversa, sia previsto un termine inferiore, per il medesimo principio, dovrà farsi riferimento al termine legale.
 
Pertanto sulla base della circolare sopra citata il termine per la comunicazione all’ispettorato di dimissioni deve essere oltre i 15 giorni di assenza e non 3, 4 o 5
giorni come prevedono i vari contratti.
Se la contestazione riguarda meno di 15 giorni le aziende potrebbero fare un licenziamento per giusta causa, che dà diritto alla naspi, e non trasformarle in dimissioni.
 
Nel caso perciò una azienda comunichi una dimissione per assenze inferiori a 15 giorni, tali dimissioni sono illegittime vanno subito impugnate.
 
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