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Ferie e indennità sostitutiva

“Il dipendente pubblico che non sia stato messo nelle condizioni di fruire del periodo di ferie, una volta cessato il rapporto di lavoro, ha diritto alla relativa indennità sostitutiva”, il Tribunale di Napoli il 7 dicembre 2022 ha accolto il ricorso del pubblico dipendente il quale, cessato il rapporto, chiedeva il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non ancora godute alla data di cessazione

Il Giudice, nel solco di quanto stabilito dalla giurisprudenza comunitaria, afferma che anche nel pubblico impiego il lavoratore ha diritto alla corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie, qualora il datore di lavoro non dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto alle ferie annuali, anche informandolo per tempo del rischio della perdita del diritto alle ferie retribuite ed alla relativa indennità sostitutiva. Da tali pronunciamenti comunitari e nazionali il divieto di monetizzazione delle ferie imposto ai lavoratori pubblici dall’art 5 comma 8 del DL. 95/2012, incontra da oggi una rilevante eccezione.
Anche la recente sentenza della Corte di Cassazione sez. Lavoro n. 21780/2022 ha ribadito che: “La perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

Fonte https://www.wikilabour.it/wp-content/uploads/2022/12/20221207_Trib-Napoli.pdf

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