“Il caso riguardava una guardia giurata assunta per soli sette mesi in condizioni di oggettivo iper-lavoro: turni giornalieri fino a 13-14 ore, assenza del riposo settimanale, preavvisi minimi” (dal blog de Il Fatto Quotidiano – Giuristi per il Lavoro – il commento di Domenico Tambasco, Avvocato giuslavorista a Milano, esperto in mobbing, straining e whistleblowing)
Con la sentenza n. 4811 del 16 giugno 2025, il Tribunale del lavoro di Napoli compie un significativo passo in avanti nel riconoscimento del danno da usura psico-fisica, estendendone la tutela anche a rapporti di lavoro di breve durata. Si tratta di una decisione che si inserisce in un quadro giurisprudenziale sempre più attento alla dimensione organizzativa del lavoro (art. 2086 c.c.) come fonte autonoma di rischio per la salute psicofisica del lavoratore.
Il caso riguardava una guardia giurata assunta a tempo determinato e impiegata per soli sette mesi in condizioni di oggettivo iper-lavoro: turni giornalieri fino a 13-14 ore, assenza sistematica del riposo settimanale, preavvisi minimi (o assenti) sull’organizzazione dei turni, comunicazioni informali via messaggistica istantanea. Un contesto che il Tribunale ha definito “stressogeno” e che ha riconosciuto lesivo dei diritti fondamentali alla salute e al riposo, tutelati non solo dalla Costituzione, ma anche dall’art. 2087 c.c., norma chiave in materia di sicurezza e tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore.
Nell’articolo (link al blog) vengono esplicitati i vari aspetti riguardanti il caso di specie e più in generale la materia riguardante l’organizzazione del lavoro:
–Il danno da usura psico-fisica come danno “in re ipsa”,
–Un risarcimento (ancora) modesto,
–L’ambiente di lavoro stressogeno come fattore di rischio.