È arrivata la sentenza del Tribunale del Lavoro a favore della maschera licenziata dal Teatro alla Scala. Con l’assistenza degli avvocati Villari e Giovanelli, la lavoratrice (che aveva un contratto a termine) sarà ora risarcita di tutte le mensilità che intercorrono dal licenziamento alla scadenza naturale del contratto. Il Teatro dovrà anche coprire le spese di lite.
Ci congratuliamo innanzitutto con la nostra lavoratrice e con i suoi legali. Ringraziamo tutti i lavoratori della Fondazione Scala che hanno sostenuto sin dall’inizio la nostra richiesta di mobilitazione in solidarietà con la collega licenziata, con scioperi, presidi e raccolte firme.
Lo abbiamo sostenuto sin dall’inizio che gridare “Palestina libera” non è reato, e che i lavoratori non possono essere sanzionati per le loro opinioni politiche.
A oggi è sempre più necessario organizzarsi con il sindacalismo di base per far valere i propri diritti.
👉🏻 La Repubblica-Milano, 27 novembre 2025
Invitiamo tutte le lavoratrici e i lavoratori, e i solidali con la vicenda della maschera licenziata, a scendere in sciopero venerdì 28 novembre ore 09:30 a Porta Venezia, e a partecipare alla manifestazione di sabato 29 novembre ore 14:00 da piazza XXIV maggio.
✔️ Di seguito uno stralcio della Sentenza N. 7322/2025 Tribunale Ordinario di Milano-Sezione Lavoro:
Nella causa promossa da
RICORRENTE
contro
FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO 00937610152 […];
RESISTENTE
P.Q.M.
Accerta e dichiara l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato da Fondazione Teatro alla Scala di Milano alla ricorrente in data 22/5/2025 e, per l’effetto, condanna Fondazione Teatro alla Scala di Milano al risarcimento del danno in favore della ricorrente nella misura di € 809,60 per ciascun mese dalla data dell’estromissione fino alla scadenza del contratto, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo, e al pagamento in favore della stessa delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Riserva il termine di giorni 5 per il deposito delle motivazioni.
Milano, 26/11/2025
