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NORME TECNICHE per SCIOPERO di lavoratori di imprese ferroviarie

SEGRETERIA NAZIONALE


NORME TECNICHE per SCIOPERO di lavoratori di imprese ferroviarie: circolazione treni e lavorazioni ad essa strumentali dalle ore 21.00 di giovedì 27 novembre alle ore 21.00 di venerdì 28 novembre 2025 (intero turno/prestazione del 28 novembre per le restanti lavorazioni)

Tutti i dipendenti appartenenti alle imprese ferroviarie in indirizzo delle dichiarazioni e rientranti nelle norme valutate idonee con Delibera n.45-9.1 del 3 febbraio 2000, integrata dagli accordi del 18 aprile 2001 e 29 ottobre 2001, valutati idonei dalle Delibere n.101 del 13.09.2001 e n.149 del 29.11.2001, partecipano allo sciopero con le modalità che seguono.

1 Modalità di sciopero secondo tipologia lavorativa

1.1 Uffici – Impianti Fissi (ovvero lavorazione in prestazione unica giornaliera, usualmente 5/7gg) si astengono per l’intera prestazione lavorativa del 28.11.25
● Uffici e lavorazioni 5 giorni su 7 in genere;
● Officine di non immissione treni alla circolazione (OGR, OML, OMV) con lavorazioni a prestazione unica giornaliera; Magazzini e Collaudi; se a prestazione unica
● Lavoratori degli Impianti Fissi (Stazioni, ex Depositi PdC e PdA, ecc.) che operano normalmente su turni settimanali (segreterie, capi impianto, istruttori di linea, ecc.), Reparti Territoriali, Poli Amministrativi, Magazzini, Istruttori;
● Scuole professionali, Presidi Sanitari.

1.2 Turnisti di lavorazioni senza vincolo strumentale alla circolazione dei treni si astengono per l’intero turno lavorativo inerente alla data del 28.11.25 (anche turno notte a cavallo con inizio ancora nel 27.11.25 – escluso notte a cavallo 28-29.11.25)
● Turnisti che erogano prestazioni non indispensabili alla circolazione treni (es. Biglietterie, Protezione aziendale/FS Security, Controllori Viaggianti);
● Officine di non immissione treni alla circolazione (OGR, OML, OMV/OMC) se lavorazioni a turni; Officine di manutenzione binari ed enti (ONA);
● Verifica, Manovra, Uffici Materiale Rotabile, etc se lavorazioni in ambito di scali o officine di manutenzione che non immettono treni alla circolazione.

1.3 Gli addetti alla circolazione e turnisti di lavorazioni con vincolo strumentale alla circolazione treni si astengono dalle ore 21.00 del 27.11.25 alle ore 21.00 del 28.11.25:
● Personale delle stazioni, della circolazione, manovra degli enti e veicolo informazioni di circolazione (DM, DC/DCO/DU, Deviatori, Appositi incaricati, DCCM, DCP, DCIF, RIC, IaP, etc.)
● Personale di Bordo, Personale di Macchina, Tecnici Polifunzionali Treno;
● Capi Deposito, Capi Personale Viaggiante;
● Verifica, Manovra, Uffici Materiale Rotabile, etc. se in lavorazione di esercizio o comunque in ambito di impianti di manutenzione che immettono treni alla circolazione;
● Uffici Informazione ai viaggiatori e Call Center, Uffici Assistenza e Accoglienza;
● Officine di immissione treni alla circolazione (IMC, DL) e reperibili per la sicurezza della circolazione;
● Turnisti in genere che erogano prestazioni indispensabili alla circolazione treni.
Le norme per il personale “comandato” ai servizi minimi sono specificate nel successivo punto 2.3.

2 NORME GENERALI
L’adesione alla protesta è costituita dall’assenza sul posto di lavoro come disciplinata di seguito. Non occorre nessuna comunicazione ulteriore, salvo i casi a) di obbligo (es. personale comandato a garanzia dei servizi minimi che intende manifestare la propria adesione allo sciopero – par.2.3) o b) utilità, per essere conteggiati fra gli aderenti, laddove altrimenti l’adesione non si evincerebbe dal comportamento sul turno (es. intacco sciopero nei soli tempi accessori o fine turno nell’ora di cuscinetto o fuori servizio nella parte compresa dallo sciopero). È vietata alle aziende ogni indagine conoscitiva preventiva circa le intenzioni dei lavoratori di aderire alla protesta.

2.1 Treni garantiti (servizi minimi)
Sono garantiti da origine a destino i treni a Lunga Percorrenza pubblicizzati dai canali aziendali ufficiali se frutto di accordo di settore (es. nell’apposito quadro dell’Orario Ufficiale FSI) e rientranti nel periodo interessato dallo sciopero: PER IL GRUPPO FSI VALE LA TABELLA A.
Per il Trasporto Regionale le fasce orarie di garanzia sono 6.00-9.00 e 18.00-21.00.
Per il Trasporto Merci del gruppo FSI (disciplina dall’accordo del 23.11.1999) non vi sono treni da garantire. Per il Trasporto Merci nelle aziende non-FSI sono da garantire i servizi minimi secondo l’art.10 della Regolamentazione Provvisoria: in assenza di lista convenuta di treni, rimane eventualmente a carico delle aziende dare conto, prima dell’inizio dell’astensione, alla Commissione di Garanzia e ai soggetti proclamanti, dei treni con tali requisiti programmati.
In ogni caso i treni garantiti sono elencati nelle liste per numerazione ferroviaria. Anche eventuali manovre, garaggi e invii di vuoto vi devono comparire allo stesso modo. Non è ammesso anticipare la presentazione del personale per treni con altre numerazioni, giacché sarà cura delle aziende utilizzare personale non scioperante o programmazioni di giri materiale per le effettuazioni finali dei servizi minimi.

2.2 Treni in corso di viaggio
Oltre ai treni garantiti di cui al precedente punto 2.1 vanno garantiti tutti i treni di viaggiatori che [SEGUE-Scarica qui il pdf]

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