In un contesto normativo e giurisprudenziale ancora in evoluzione, la recente decisione del TAR – Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna, che ha annullato l’aggiudicazione da oltre 70 milioni di euro per la manutenzione delle sedi universitarie del campus Bologna nei confronti del primo classificato a causa dell’individuazione del CCNL e dei cosiddetti “superminimi”, non può essere liquidata come un episodio isolato o come un semplice contenzioso tecnico (per info leggi qui!). È un fatto che impone una riflessione più ampia!
Il Codice dei contratti pubblici non disciplina soltanto una procedura amministrativa. Disciplina un equilibrio: qualità del servizio, regole della correttezza della concorrenza, sicurezza e tutela del lavoro.
Quando questo equilibrio si altera, emergono i problemi e piovono le sentenze.
L’ARCHITETTURA DEGLI APPALTI E LA COMPRESSIONE DEL COSTO DEL LAVORO
Un appalto pubblico è una struttura tecnica complessa che si fonda su:
- capitolato e specifiche tecniche;
- livelli di servizio e tempi di intervento;
- obblighi in materia di sicurezza;
- costi della sicurezza non ribassabili;
- costo del lavoro determinato da parametri di legge;
- verifica di congruità dell’offerta;
- applicazione coerente del contratto collettivo nazionale di riferimento.
Tutti questi elementi compongono un sistema unitario: così, se si comprime il costo del lavoro oltre una soglia di sostenibilità, non si produce soltanto un effetto salariale negativo, ma si altera l’intera architettura dell’appalto.
I diritti a tutela del Personale in appalto non sono una “trave accessoria” perché garantiscono la qualità della prestazione messa a gara. Un lavoratore sottoinquadrato, sottopagato o reso strutturalmente precario incide sulla continuità del servizio, sulla sicurezza, sulla qualità degli interventi.
La sentenza del TAR ha chiarito un punto fondamentale: non basta dichiarare l’equivalenza tra Contratti Collettivi se il trattamento economico che si intende applicare risulta inferiore. Non basta dare integrazioni individuali che non fanno stabilmente parte della retribuzione. Non basta la forma, conta la sostanza, proprio come avevamo detto nel nostro comunicato del 29 febbraio 2024.
Questo principio, che oggi il TAR ha affermato con sentenza, richiama direttamente l’impianto del Codice appalti: il costo del lavoro non può diventare la leva su cui costruire un ribasso competitivo.
La tutela del salario non è dunque un elemento secondario: è parte costitutiva della regolarità dell’appalto.
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IL PROTOCOLLO APPALTI: UN’OCCASIONE MANCATA
Nel 2023 l’Ateneo ha sottoscritto un Protocollo in materia di appalti con CGIL, CISL e UIL.
La CUB, pur essendo presente in RSU e rappresentando lavoratrici e lavoratori, è stata immotivatamente esclusa dalla fase di definizione dell’accordo.
Quel Protocollo richiama principi già previsti dalla normativa vigente, utilizza formulazioni programmatiche e non introduce strumenti realmente vincolanti di verifica preventiva né meccanismi automatici di tutela.
È un testo che ribadisce ciò che il Codice appalti già prevede. Ma quando le criticità emergono proprio sull’applicazione concreta di quelle norme, limitarsi a riaffermarle non è sufficiente.
Le regole funzionano se diventano pratiche operative e non come mere dichiarazioni di principio.
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IL CASO DELLE PORTINERIE E LA CLAUSOLA SOCIALE
Nel servizio di portierato nel 2025 abbiamo assistito a:
- proroga dell’appalto alla stessa azienda (Coopservice);
- riduzione del numero di lavoratori in appalto impiegati;
- modifiche degli orari di lavoro;
- spostamenti di persone di qua e di là.
La clausola sociale nasce, invece, per garantire continuità occupazionale e impedire che nelle riorganizzazioni si scarichi il costo sui lavoratori e si incida negativamente nelle condizioni di lavoro.
Se la clausola sociale ripresa dal Protocollo appalti Unibo non produce effetti concreti, il problema non è soltanto la sua riformulazione, ma il modo in cui viene applicata. Questo per dire che, a nostro parere, quanto accaduto dimostra che in Ateneo le regole non sono adeguatamente declinate perché non creano uno scudo preventivo agli usi in forma di abuso.
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PERCHÉ LA CUB INTERVIENE ANCHE SU QUESTI TEMI?
Gli appalti pubblici non sono materia neutra, né un ambito tecnico riservato ai cultori del diritto amministrativo, riguardano la qualità dei servizi resi alla comunità universitaria.
Oltre alle regole della sicurezza che, come è chiaro, interessano gli RLS d’Ateneo, pare necessario oggi ricordare che persone che lavorano negli appalti vivono del loro salario. E quando il costo del lavoro diventa una variabile comprimibile, si ha soltanto un’architettura senza travi, destinata a precipitare rovinosamente a terra.
La sentenza del TAR dimostra che le regole esistono.
Il punto è applicarle in modo sostanziale.
Gli aggiudicatari non devono operare discriminazioni salariali!
Non ci devono essere differenze: pari mansione, pari retribuzione!
La CUB continuerà a chiedere:
- clausole sociali realmente operative (e non solo “riprodotte sulla carta”);
- la revisione del protocollo appalti UNIBO per arrivare a una tutela realmente integrativa;
- trasparenza sugli organici e sui costi del lavoro negli appalti;
- coinvolgimento di tutte le sigle presenti in RSU nei processi decisionali.
Gli appalti in Ateneo per noi devono essere un presidio di qualità, sicurezza e giustizia sociale: quando le regole restano scritte e i diritti si comprimono, è dovere del sindacato intervenire.
