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Autoferrotranvieri: arriva “il pacco di Natale”

CGILCISLUILUGLFAISA FIRMANO IL RINNOVO DEL CCNL (PARTE ECONOMICA)

LA PARTE NOMATIVA SARÀ DEFINITA ENTRO IL 31.12.2026

L’11 dicembre 2024, le Associazione datoriali ed i sindacati “al loro servizio” hanno firmato l’ennesimo scippo ai danni dei lavoratori, svuotando le tasche ai lavoratori per riempire quelle delle aziende.

Il raggiro ai danni della categoria è evidente ed ogni commento superfluo: si conferma la volontà di spremere gli autoferrotranvieri, nonostante le loro rivendicazioni: salari, diritti e tutele della salute.

Il metodo è quello di sempre: senza una assemblea, senza un comunicato sullo stato della trattativa hanno firmato in gran segreto, addirittura sottoscrivendo che “Le Organizzazioni sindacali ribadiscono la validità della presente intesa preliminare di accordo di rinnovo del CCNL 2024-2026 siglata in data odierna, senza ulteriori verifiche e condizioni “. E’ invece necessario un REFERENDUM.

D’altra parte, l’intesa sul rinnovo del CCNL è calata dall’alto, tradendo anche la piattaforma dello Sciopero Generale del 29.11.2024 (…non a caso la mobilitazione generale non è stata rilanciata nel TPL da Cgil e Uil).

E pensare che i delegati di CgilCislUilUglFaisa, da veri e propri pifferai, in questo ultimo mese, nelle rimesse, nei depositi, nelle piazze promettevano aumenti mensili e recuperi degli arretrati di notevole consistenza, a favore di una categoria sottopagata e chiamata a svolgere un lavoro gravoso.

“La fuga degli autisti sarà fermata” rassicuravano gli incantatori, “rilanciando il settore e incrementando le retribuzioni degli addetti. LE BUGIE HANNO LE GAMBE CORTE E LA VERITÀ È BEN ALTRA!

Solo l’altro ieri un delegato delle sigle firmatarie, faceva circolare in categoria un messaggio vocale, sostenendo che sarebbero piovute nelle tasche degli autoferrotranvieri:

  • una tantum di circa 1200 € o, comunque, non inferiore a1000 €, con una prima trance consistente ed immediata, nonché un saldo entro gennaio 2025!
  • aumenti salariali pari al 17-18% della retribuzione attuale, ovvero circa 350-360 €.

 

In realtà gli autoferrotranvieri riceveranno l’una tantum di 500 euro (al par.175) a febbraio 2025. Il saldo finale nel 2026.

  • Cosa avremo invece a regime?  200 euro lorde (sempre al parametro 175).
  • Distribuite come? 60 € lorde a marzo 2025 + 40 € lorde di EDR. Infine, 100 € lorde ad agosto 2026 (tra quasi 2 anni!!)

Non basta. Anche un’altra perla: la possibilità a livello aziendale di poter aumentare il salario di 40 € mensili in cambio della rivisitazione della regolamentazione dell’articolazione dell’orario di lavoro con buona pace della tanto sbandierata riduzione!!!

La chiosa finale sarebbe comica se non fosse tragica, dando la misura di una trattativa effettuata senza l’oste, ovvero Salvini ed il Governo: tale “pacco” la categoria lo riceverà solo e soltanto se l’Esecutivo ed il Ministro dei Trasporti daranno “garanzia della integrale copertura dei relativi costi a carico delle aziende del settore mediante specifico stanziamento pluriennale nella legge di bilancio 2025”.

Per la normativa bisognerà aspettare che i soliti noti confezionino un altro “pacco” avvelenato: già parlano di aumentare flessibilità ed efficienza, ovvero sfruttamento e precarietà.

13 dicembre 2024                     

Cobas Lavoro Privato – Adl Cobas – Sgb – Cub Trasporti

INTESA PRELIMINARE TAVOLO MINISTERIALE_CCNL_2024-2026 (link per scaricare il documento)

INTESA PRELIMINARE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI – INTERNAVIGATORI (MOBILTA’ TPL)

In data 11 dicembre 2024, le Associazioni Agens, Anav, Asstra e le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl-Fna convengono la seguente intesa preliminare per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri – Internavigatori (Mobilità TPL).

Premessa

La definizione della presente intesa preliminare è conseguente agli impegni assunti in occasione della riunione del 12 novembre 2024 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Decorrenza e durata

1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026.

Una Tantum

A integrale copertura del periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, al personale in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del ccnl 2024-2026 viene riconosciuta la somma una tantum di 500 euro lordi (cinquecento) al parametro 175 da riparametrare secondo la vigente scala parametrale (100 – 250), e da erogare con la retribuzione del mese di febbraio 2025. Per il personale impiegato nei servizi commerciali non soggetti a obblighi di servizio pubblico, in considerazione delle particolari condizioni del settore, la predetta cifra una tantum di 500 euro lordi sarà erogata con la retribuzione del mese di ottobre 2025.

La somma una tantum:

• verrà rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando come mese intero la frazione superiore ai 15 giorni e non tenendo conto delle frazioni inferiori) svolta nel periodo dall’1° gennaio al 31 dicembre 2024;

• sarà riproporzionata nei casi di lavoro part-time, sulla base dell’orario stabilito nel contratto individuale;

• verrà erogata anche al personale a tempo determinato in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo. Per questi lavoratori, l’una tantum verrà rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando come mese intero la frazione superiore ai 15 giorni e non tenendo conto delle frazioni inferiori) svolta all’interno del periodo dall’1° gennaio al 31 dicembre 2024 nell’ambito del contratto a termine ivi comprese eventuali proroghe;

• non ha alcun effetto essendo comprensiva di ogni incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non rientra nella base di computo del T.F.R e della contribuzione al Fondo Priamo.

Variazione del Trattamento Economico Complessivo (TEC)

Il trattamento economico complessivo è incrementato come segue.

11) Aumenti delle retribuzioni tabellari

Il valore delle retribuzioni tabellari è complessivamente incrementato alle seguenti decorrenze di 160 euro lordi al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100 – 250):

• 60,00 euro, con la retribuzione relativa al mese di marzo 2025;

• 100,00 euro, con la retribuzione relativa al mese di agosto 2026.

Per effetto degli aumenti delle retribuzioni tabellari di cui sopra, sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti nazionali: lavoro straordinario, festivo e notturno e TFR. Ogni altro compenso, indennità, maggiorazione, etc. definito a livello nazionale, nonché ogni altro elemento economico definito a livello aziendale, ancorché espressi in percentuale, restano confermati in cifra fissa con il riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo.

2) Istituzione Elemento Distinto della Retribuzione (EDR 2024)

A decorrere dalla retribuzione del mese di marzo 2025, viene istituito un nuovo Elemento Distinto della Retribuzione (EDR 2024) nella misura di 40 euro lordi mensili al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100 – 250).

Tale EDR viene erogato per 14 mensilità, non rientra nella retribuzione normale, è comprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e della contribuzione del Fondo Priamo.

3) Trattamento integrativo

Entro sei mesi dal presente accordo di rinnovo, le parti, a livello aziendale, procedono alla definizione di un accordo per la rivisitazione della regolamentazione dell’articolazione dell’orario di lavoro con l’obiettivo prioritario di contemperare le esigenze di produttività aziendale con quelle relative alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Al raggiungimento dei predetti accordi è condizionata l’erogazione di una quota del trattamento economico complessivo nella misura di Euro 40 mensili lordi. Tale trattamento, erogato per 12 mesi, non fa parte della retribuzione normale, è comprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto.

In caso di mancato raggiungimento dell’accordo, con decorrenza 1° gennaio 2026, sarà riconosciuto il 50% dell’importo indicato al capoverso precedente. Resta facoltà delle parti a livello aziendale di convertire tale importo in 2 giornate di permesso retribuito.

Nei casi di inizio e/o cessazione del rapporto di lavoro, le predette giornate saranno debitamente riproporzionate considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni e non tenendo conto delle frazioni inferiori.

Parte normativa

Fermi restando gli effetti della presente intesa preliminare, la definizione del confronto sulla parte normativa riguardo gli istituti delle relazioni industriali e del mercato del lavoro costituisce parte della medesima. Le parti, pertanto, condividono la necessità di definire uno o più addendum contrattuali al vigente ccnl sui predetti istituti che entrino in vigore dal 1° maggio 2025. In tal senso convengono di proseguire il confronto su tali temi a partire dal 7 gennaio 2025.

2Le parti condividono la necessità di individuare e definire, entro la data di scadenza dell’accordo di rinnovo del ccnl (31.12.2026), specifiche soluzioni contrattuali in particolare sui seguenti temi:

– del nastro giornaliero di cui all’art. 4/C del ccnl 23 luglio 1976 e successive modificazioni in grado di realizzare una più adeguata conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

– della revisione dell’inquadramento del personale allo scopo di adeguare e modernizzare la relativa disciplina, anche attraverso l’inserimento di nuovi profili professionali nel settore ferroviario, metropolitano e di superficie, e l’eliminazione dei profili professionali non più attuali;

– della introduzione/revisione del sistema della bilateralità, in particolare sui temi della formazione professionale/cqc, della disciplina del personale inidoneo, definendo struttura, competenze e relative risorse.

Clausola di ultrattività contrattuale

Le Parti dichiarano congiuntamente che resta in vigore tutta la disciplina contrattuale collettiva nazionale precedente (così come risultante dal c.c.n.l. del 23.7.1976 e da tutti i successivi accordi e contratti collettivi nazionali modificativi, integrativi ed abrogativi), che non sia novata, abrogata o modificata dal presente accordo.

AGENS ANAV ASSTRA

FILT-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI FAISA CISAL UGL-FNA

Dichiarazione delle Associazioni Agens, Anav, Asstra

L’applicazione della presente intesa e la conseguente sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del ccnl 2024-2026 è condizionata alla garanzia della integrale copertura dei relativi costi a carico delle aziende del settore mediante specifico stanziamento pluriennale nella legge di bilancio 2025.

AGENS ANAV ASSTRA

Dichiarazione delle Organizzazioni sindacali

FILT-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI FAISA CISAL UGL-FNA

La Organizzazioni sindacali ribadiscono la validità della presente intesa preliminare di accordo di rinnovo del ccnl 2024-2026 siglata in data odierna, senza ulteriori verifiche e condizioni.


Intervista ad Antonio Amoroso sul rinnovo CCNL Autoferrotranvieri, Radio Black Out, 17 dicembre 2024 (secondo servizio): frittura mista|radio fabbrica 17/12/2024 – Radio Blackout 105.25FM

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