Il giorno 11 dicembre il Senato ha approvato definitivamente la legge concernente le “disposizioni in materia di lavoro”.
Commento: si tratta per lo più di norme banali. Però la possibilità di prorogare i contratti di somministrazione è negativa. Ma la cosa pericolosa è la disposizione sulle assenze ingiustificate in quanto impedisce ai lavoratori di accedere alla Naspi. Sappiamo che non sono pochi i casi in cui le aziende comunicano al lavoratore di stare a casa per diverse ragioni. In questi casi ci sono contenziosi legali sui licenziamenti per assenza ingiustificata che comunque fino ad oggi consentivano di accedere alla Naspi. Con questa legge non più, dando un’arma in mano ai padroni.
Art 6 Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
Art 10 contratti di somministrazione
Il contratto di somministrazione può essere prorogato se il lavoratore è assunto dalla agenzia a tempo indeterminato oppure se il lavoratore assunto godeva da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione o Cigs.
Art 13 periodo prova contratti a termine
Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario. In ogni caso il periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni, per i contratti non superiori a 6 mesi, e a 30 giorni, per quelli da 6 a 12 mesi.
Art 19 disposizione in caso di assenze ingiustificate
In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto nazionale di lavoro applicato (normalmente 4 o 5 giorni) o, in mancanza di indicazione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. In questo caso il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore. La disposizione non si applica se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza
Questo significa che in caso di assenza ingiustificata il lavoratore non sarà più considerato licenziato ma dimesso volontariamente. In questo caso non si potrà più accedere alla Naspi.
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