L’equiparazione tra antisemitismo e antisionismo: Un disegno di legge da conoscere e contestare
Un disegno di legge si aggira per il Parlamento e ne sappiamo ben poco perchè volutamente ignorato quando invece dovrebbe essere oggetto di pubblica discussione. Stiamo parlando del DDL 1627 inerente le Disposizioni per il contrasto all’antisemitismo e per l’adozione della definizione operativa di antisemitismo, presentato dal senatore Gasparri di Forza Italia nell’agosto scorso e che mira a equiparare sionismo e semitismo
E di conseguenza quanti espliciteranno posizioni anti sioniste, di opposizione al colonialismo da insediamento, alle teorie a cavallo tra ottocento e novecento e sulle quali si fonda lo stato di Israele potrebbero, un domani, essere equiparati ai nazisti e agli odiatori di professione degli ebrei.
Esistono decine di pubblicazioni che attestano invece come in seno all’ebraismo le correnti anti sioniste siano assai diffuse, intere comunità ebraiche schierate contro il genocidio del popolo palestinese.
Chi ha presentato il disegno di Legge o non conosce questi scritti e realtà attive contro le politiche sioniste oppure deliberatamente le ignora facendosi interprete della necessità di punire severamente chiunque semini odio contro lo Stato di Israele e il suo diritto e a esistere e difendersi.
Dopo quasi 70 mila morti tra i palestinesi, invocare il diritto all’autodifesa di Israele ci sembra eccessivo ma citiamo alcuni passaggi del DDL che sembrano rappresentare un’operazione politica e ideologica atta a negare il genocidio, la condanna sostanziale dei Paesi europei per porre fine a ogni collaborazione con l’economia colonialista. Anzi usare questi termini, sulla base di valutazioni storiche e giuridiche, potrebbe costare a chiunque, una volta approvata la legge, accuse di antisemitismo con severe pene. Il riferimento poi all’odio razziale per impedire ogni critica al sionismo è un’altra perla della proposta di legge (a chi avesse dimenticato il passato ricordiamo che la Legge Mancino venne pensata in tempi in cui la ricostituzione di gruppi fascisti era ritenuta una seria minaccia per la democrazia).
La moltiplicazione di episodi antisemiti si è in parte fondata, analogamente a quanto purtroppo ancora succede per l’Olocausto, sul negazionismo delle violenze, soprattutto contro le donne e i bambini, perpetrate il 7 ottobre, e su un radicale rifiuto di Israele che ripropone, proiettandolo sulla dimensione statuale, pregiudizi antisemiti ancora troppo diffusi. Anche le istituzioni italiane hanno reagito fermamente contro l’antisemitismo mascherato da antisionismo, la cui recrudescenza impone di rafforzare le difese disponibili, anche sul piano legislativo. Da questa esigenza, ormai ineludibile, nasce il presente disegno di legge, che è finalizzato ad adottare legislativamente la definizione operativa di antisemitismo dell’IHRA, declinando, sulla scia delle esemplificazioni formulate dalla stessa organizzazione, una serie di manifestazioni di antisemitismo che si traducono in fattispecie di reato punibili a norma della legislazione vigente. Il riferimento è, in particolare, agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in cui è stata trasfusa parte della cosiddetta « legge Mancino »; si richiamano però anche gli istituti della giustizia riparativa che, in questo ambito, possono avere una peculiare valenza morale e di esempio.
Siamo davanti al capovolgimento della storia e a nostro avviso a una sua effettiva riscrittura che vedrà le scuole e le università, ergo le giovani generazioni, come il terreno fertile ove far attecchire ogni equiparazione tra antisionismo e antisemitismo come se la critica all’operato di uno Stato fosse una sorta di pregiudizio razziale e xenofobo contro un intero popolo. E vale la pena citare esplicitamente uno degli articoli della proposta di legge perchè ogni equiparazione tra antisionismo e antisemitismo diventa una sorta di ossessione dei proponenti fino a proporre percorsi di studio della cultura ebraica e israeliana (non si capisce perchè non farlo per la cultura araba, palestinese, libanese). Ancora una volta il codice penale diventa strumento di propaganda ideologica e politica assai pericolosa, l’invenzione di nuovi reati (come avvenuto con il Pacchetto sicurezza) o l’utilizzo del codice penale stesso a fini esplicitamente politici sono ormai parte attiva di un’opera repressiva che sceglie, nel nostro caso, di leggere la storia in termini parziali (se non proprio a senso unico). E i nemici dell’umanità, gli antisionisti, vengono equiparati ai razzisti e possono essere incolpati di ogni responsabilità civile, penale, etica e morale. Una morale a senso unico che presto potrebbe suonare come arma ideologica per cancellare il Genocidio di un popolo.
Art. 2, (Iniziative di formazione)
- I Ministeri della difesa, della giustizia, dell’interno, dell’istruzione e del merito e dell’università e della ricerca promuovono corsi di formazione iniziale e progetti di formazione continua destinati ai militari, ai magistrati, al personale della carriera prefettizia, alle Forze di polizia, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e ai docenti e ricercatori universitari. I corsi e i progetti di cui al presente comma sono specificamente dedicati allo studio della cultura ebraica e israeliana e all’analisi di casi di antisemitismo, nonché, con specifico riferimento alle Forze di polizia, alla formazione in materia di redazione dei verbali di denuncia di atti di antisemitismo. A tale scopo, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, adotta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, una « Guida pratica di lotta contro l’antisemitismo », contenente informazioni sulla legislazione vigente, indicazioni operative, modelli di verbali di denuncia e criteri per la definizione degli elementi costitutivi dei reati e delle circostanze aggravanti connesse a motivi di antisemitismo.
- Il Ministro dell’istruzione e del merito istituisce, presso le scuole di ogni ordine e grado, corsi annuali di formazione rivolti agli studenti, al fine di favorire il dialogo tra generazioni, culture e religioni diverse, e di contrastare le manifestazioni di antisemitismo, incluso l’antisionismo.
- All’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Link per scaricare il documento: DDL 1627
📟 Ascolta l’approfondimento di Radio Grad, Yesterday’s Papers: Ddl Gasparri, la criminalizzazione dell’antisionismo. (Link alla puntata)
Circa un anno fa il DDL 1004, promosso dai senatori leghisti Romeo, Pirovano e Bergesio, mirava a reprimere la lotta contro lo stato di Israele e ad arginare il movimento di sostegno al popolo e alla resistenza palestinese. Nel frattempo, visto l’allargamento del movimento per la Palestina, il governo Meloni ha ritenuto quello strumento di criminalizzazione dell’anti-sionismo insufficiente, incompleto. Ed eccone una nuova versione più articolata e indurita, presentata il 6 agosto 2025, il DDL 1627 Gasparri.
