Cambio di guardia per le ferie residue alla data della cessazione: ora possono essere monetizzate… ad alcune condizioni.
Una svolta fondamentale interessa tutti i dipendenti pubblici. Il divieto assoluto di monetizzare le ferie non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro subisce un’importante battuta d’arresto. La novità arriva con la legge 5 ottobre 2026, n. 174, pubblicata in Gazzetta Ufficiale e di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144 (decreto PA).
I punti chiave della novità:
- indennità alla cessazione: alla fine del rapporto di lavoro (pensionamento, dimissioni, inidoneità) le ferie maturate e non fruite danno diritto a un’indennità economica sostitutiva.
- onere della prova alla PA: l’indennità è dovuta a meno che l’amministrazione non dimostri concretamente di aver messo il dipendente nelle condizioni di smaltirle e di averlo invitato formalmente a farlo, avvisandolo della loro perdita.
- impatto sul personale sanitario e pubblico: una tutela fondamentale per i sanitari e i lavoratori pubblici costantemente penalizzati da carenze d’organico e carichi di lavoro che impedivano il riposo psicofisico.
La CUB Pubblico Impiego accoglie con favore questa novità, che conferma quanto sostenuto con forza nelle aule di giustizia. In questi anni, la CUB PI ha infatti presentato e promosso numerosi ricorsi legali per tutelare il diritto al pagamento delle ferie residue dei dipendenti dimissionari e cessati dal servizio, ottenendo una vittoria totale in ogni singola causa.
📰 Leggi in Italia Oggi, 10 ottobre 2026, “Ferie, il dirigente deve attivarsi. La mancata fruizione va prevenuta con atti e avvisi formali“
Questa novità normativa rappresenta una conferma del nostro operato: le ferie sono un diritto costituzionale irrinunciabile e il lavoro, se prestato, va sempre retribuito. La CUB PI continuerà a vigilare affinché l’applicazione di queste nuove regole sia immediata e senza ostacoli burocratici per tutti i lavoratori.
CUB PI, 10 ottobre 2026
