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Assistenza ai disabili: stop al lavoro notturno e reperibilità di notte

Una sentenza recente della Corte di Cassazione ha confermato il diritto a non svolgere lavoro notturno da parte del lavoratore che presta assistenza ad una persona disabile; introducendo il principio che conta solo lo stato di disabilità riconosciuta, non importa se grave o meno, e il diritto sussiste anche se l’assistenza non è continuativa.

In particolare la sentenza n. 12649 del 10 maggio 2023 ha stabilito quanto segue:

2.1 nell’ambito delle limitazioni al lavoro notturno previste per particolari esigenze familiari e assistenziali, il D.l.gs. 8 aprile 2003, n. 66 art. 11, comma 2, lett. C), prevede che non sono obbligati a prestare lavoro notturno. “la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni…
…Si tratta di un esonero dall’obbligo di prestare lavoro notturno…… rimesso alla volontà del lavoratore che si trovi nelle condizioni elencate dalla legge, il quale può far valere il suo dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione
”;

2.2 dal disposto testuale della prima disposizione richiamata emerge che, per fruire dell’esonero dall’obbligo di prestare lavoro notturno, occorre che si sia in presenza di “un soggetto disabile ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
dalla seconda disposizione, poi, si evince chiaramente che, ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, è condizione di disabilità già chi presenta le menomazioni descritte dall’art. 3, comma 1 di detta legge, risultando “la connotazione di gravità” di cui al comma 3 un carattere ulteriore ed aggiuntivo
”;

2.3 essendo sufficiente, sulla base del solo dato testuale, la condizione di disabilità ai fini di usufruire dei benefici in parola, la necessità che, invece, il disabile sia stato riconosciuto come in una situazione di gravità non può trarre decisivo argomento dalla circostanza che la disposizione preveda che il disabile sia “a carico” del lavoratore o della lavoratrice;
l’essere “a carico” nulla di dirimente lascia inferire sul grado di invalidità di cui debba essere affetta la persona con handicap, più o meno grave, ma indica una relazione di assistenza che deve evidentemente sussistere tra lavoratore e disabile; infatti, non può certo negarsi che si possa avere cura e fare carico di una persona che presenti una minorazione che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, anche quando la stessa non renda necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale in quella di relazione
”.

Il sindacato di base, con i suoi legali di supporto, è a disposizione di qualsiasi lavoratore interessato a far valere il suo diritto di non lavorare e di non essere reperibile negli orari notturni, in caso di assistenza ad una persona disabile.

Firenze, maggio 2023

FLMU CUB

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