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Classificazione del personale nelle Funzioni locali

L’inquadramento professionale previsto dall’ultimo CCNL non fa altro che ratificare quanto previsto dal d.Lgs 80\2021 il cui obiettivo era quello di costruire l’area dei Quadri all’interno della Pubblica amministrazione dando poi mandato alla contrattazione sindacale di definire il tutto all’interno dei nuovi contratti nazionali

La costruzione dell’area quadri era un vecchio obiettivo non certo una necessità per la forza lavoro o per accrescere i servizi della Pubblica amministrazione. Nascono così gli incarichi di Elevata Qualificazione che continueranno a pesare sul Fondo della Produttività generale come sul fondo pesano innumerevoli istituti contrattuali. Il fondo è sempre meno funzionale alla erogazione di una sorta di quattordicesima (pur legata alla indecorosa performance) diventando sempre più lo strumento con il quale finanziare istituti la cui copertura dovrebbe essere prevista dal contratto nazionale. Le finalità espresse dal Legislatore sono quelle di rafforzare l’azione amministrativa valorizzando le competenze, detto in altri termini costruire un modello verticistico e alla fine riconoscere solo formalmente le professionalità scaricando gli oneri sul Fondo della produttività di tutto il personale. Se l’obiettivo dichiarato, incentivare le progressioni di carriera, fosse reale avrebbero messo mano a tutte le regole che limitano il ricorso alle progressioni orizzontale limitandone il numero come sancito dalla Corte dei Conti. In realtà le vecchie regole sono ancora vigenti, i tetti di spesa continuano a farla da padrone affermando un principio di rigida selettività delle progressioni destinate a pochi e con criteri assai contraddittori che solo in minima parte sono rivisti dall’ultimo CCNL.

Cosa cambia dal 1 aprile 2023
Nelle funzioni locali ci saranno 4 aree: gli operatori (ex fascia a), gli operatori esperti (i B, gli ex 4 e 5 livelli tutti insieme in modo che le nuove assunzioni partiranno dai livelli più bassi con risparmi evidenti per le Amministrazioni), l’area degli Istruttori e quella dei Funzionari e della Elevata Qualificazione. Le aree prendono il posto delle categorie, in teoria nulla cambia ma nei prossimi anni ci accorgeremo che non è così.
La nuova area quadri andrà, anche in questo caso con costi minori a carico degli Enti e retribuzioni più basse nonostante maggiori responsabilità, a sancire il passaggio di alcune funzioni fino a oggi delegate alla dirigenza a favore dei nuovi Quadri denominati EQ. Valorizzare le professionalità è il dogma della Pa che nei fatti si traduce nell’imporre responsabilità crescenti con riduzione di spesa a carico degli Enti.
Gli incarichi di Posizione organizzativa non vengono in sostanza rivisti per consentire ad esempio una rotazione effettiva degli stessi. E nei piccoli Enti senza dirigenza EQ potranno diventare anche gli istruttori e gli operatori esperti, un carico di responsabilità di mansioni decisamente spropositato in relazione ai profili effettivi
Anche in questo caso il contratto si limita a prendere atto delle norme vigenti rafforzando il potere direttivo del datore verso il lavoro a mero discapito dei diritti esigibili dalla forza lavoro.
Il solo elemento positivo è dato dal fatto che in caso di progressione i differenziali stipendiali saranno incrementi stabili dello stipendio superando le criticità del passato.
Questo nuovo sistema di classificazione consentirà di assumere per quella che un tempo era la fascia b e quella d ai livelli più bassi, ad esempio se un autista di scuolabus era al quinto livello oggi potrà essere assunto, per usare il vecchio sistema di classificazione, al quarto. La semplificazione in realtà si mostra funzionale al risparmio di spesa, ad esempio per gli operatori esperti la posizione economica di accesso, a partire dal 1 aprile, sarà equivalente all’attuale B1 a meno che il concorso non sia stato previsto dal piano di fabbisogno redatto prima del 1 Aprile 2023. È evidente che a partire dal 2024 tutti i nuovi assunti saranno inquadrati con una posizione economica più bassa in virtù dell’eliminazione della cosiddetta infracategorialità.
Ogni Ente dovrà poi ridefinire la propria declaratoria dei profili professionali in base al nuovo CCNL, resta il fatto che oggi il datore di lavoro sarà più libero nel decidere di utilizzare il dipendente in profili professionali equivalenti con un sistema di classificazione assai generico per consentire al datore di esercitare con maggiore efficacia il suo potere. Questo sistema di classificazione, si rinvia ad un Quaderno dell’Anci da poco uscito, prevede anche la stipula di un contratto di lavoro con innumerevoli variabilità di orari, di sedi dove prestare l’opera, di prestazioni esigibili pur sempre dentro le declaratorie professionali, aumenta insomma la flessibilità e con essa anche il potere datoriale.

Conclusioni
Il contratto nazionale invece di portare vantaggi economici e miglioramenti normativi persegue altri obiettivi: il risparmio di spesa e l’utilizzo flessibile della forza lavoro e la contrattazione di secondo livello diventa sempre meno incisiva dovendo decidere importi di istituti contrattuali per un numero ristretto di dipendenti (ma con i soldi di tutti) la cui copertura economica dovrebbe, come già detto, essere prevista dal contratto nazionale e con cifre non variabili da Ente ad Ente secondo una illogica mercanzia denominata impropriamente contrattazione sindacale

(a cura della CUB PI di Pisa)

 

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