Dichiarato nullo il licenziamento del lavoratore che, nella mezza giornata di congedo parentale, fa anche un po’ di spesa dopo avere accompagnato la figlia a scuola, e prima di tornare a riprenderla.
Informazioni utili per le lavoratrici e i lavoratori, pensionati/e, cittadini in merito alla Sentenza n. 36/2024 del 26/01/2024, emessa dal Tribunale di Perugia.
Il Tribunale di Perugia annulla il licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore perchè, secondo la sua azienda, avrebbe fatto abuso nell’utilizzo del congedo parentale (fermarsi a fare la spesa dopo avere portato la figlia a scuola). L’azienda è stata condannata alla reintegrazione del ricorrente. Il Tribunale sentenzia che non contrasta con la finalità del congedo parentale il comportamento di chi faccia anche la spesa mentre la figlia è a scuola. Il tempo dedicato alla spesa presso il supermercato, essendo dedicato all’acquisto di generi alimentari necessari per la famiglia, appare evidentemente posto in diretta correlazione con la cura dei bisogni anche della prole. La sentenza riporta le considerazioni del Giudice su quali siano le normali attività di chi deve occuparsi di un figlio. Il licenziamento perchè direttamente causato dalla fruizione del congedo parentale (art. 54, c. 6, Decreto Legislativo del 26 marzo n. 151). Ricordiamo che in Italia la sentenza stabilisce un precedente ma non fà legge.
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