VADEMECUM
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO IN MATERIA DI COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE
SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE
ACQ RSU del 12aprile 2022 (allegato 8)
Calendario:
· 27 gennaio: annuncio delle elezioni da parte delle organizzazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
· 28 gennaio: messa a disposizione da parte delle amministrazioni dell’elenco generale alfabetico degli elettori a tutti le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta (allegato 6); inizio raccolta firme per la presentazione delle liste; primo giorno utile per presentare la lista elettorale
- 6 febbraio: termine iniziale per l’insediamento della Commissione elettorale
- 14 marzo: termine per la presentazione delle liste elettorali
- 17 marzo: termine finale per la costituzione della Commissione elettorale
- 3 aprile: affissione delle liste elettorali all’albo dell’amministrazione, da parte della Commissione elettorale
- 14-15-16 aprile: votazioni · dalla chiusura delle operazioni elettorali sino alle ore 14 del 17 aprile: scrutinio
- 17-24 aprile: affissione risultati elettorali da parte della commissione
- 28 aprile-6 maggio: invio del verbale elettorale finale all’ARAN da parte dell’amministrazione su apposita piattaforma presente sul sito ARAN
COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO RSU
Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito all’ ACQ RSU del 12 aprile 2022 possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle Amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti.
La RSU è uno organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori. Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie.
La RSU subentra alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l’esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti.
Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalla RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto. In favore della RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:
a) diritto ai permessi sindacali per l’espletamento del mandato di cui all’art. 10 del CCNQ 4 dicembre 2017;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 15 del CCNQ 4 dicembre 2017
c) diritto ad indire l’assemblea dei lavoratori di cui all’art. 4 del CCNQ 4 dicembre 2017;
d) diritto di affissione di cui all’art. 5 del CCNQ 4 dicembre 2017, ivi inclusa, ove attivata, la bacheca elettronica;
e) diritto ai locali di cui all’art. 6 del CCNQ 4 dicembre 2017.
La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici.
