Milano, Roma poi Padova, Bologna e Pavia, man mano la protesta degli studenti universitari per il caro affitti – cominciata con una tenda piantata da una studentessa bergamasca fuori sede davanti al Politecnico di Milano – si sta allargando a macchia d’olio a numerose città universitarie. Si tratta di una protesta che denuncia una situazione ormai ingestibile per migliaia di studenti e le loro famiglie che non possono permettersi di pagare nemmeno una casa ma ormai anche un posto letto nelle città in cui risiedono per frequentare l’università
Da anni Unione Inquilini, e non solo, denunciano l’assenza di serie e strutturali politiche per la casa, mancano investimenti nell’edilizia popolare, negli studentati, politiche che agevolino le giovani coppie che scelgono di comperare casa – e poi ci si lamenta del fenomeno della denatalità – non si opera nella direzione di riqualificare gli alloggi popolari, non se ne costruiscono a sufficienza e centinaia di migliaia di famiglie non sanno come e dove trovare una casa in cui risiedere. Le nostre città sono sempre più care, con i privati che ormai si stanno in massa riposizionando sul mercato degli affitti brevi, con la conseguenza di un mercato immobiliare drogato per cui anche l’offerta di contratti d’affitto a medio e lungo termine sta diventando sempre più scarsa. A tutto questo nell’ultimo anno si è aggiunta la crisi economica conseguente allo scoppio della guerra, con inflazione galoppante – mentre i salari restano al palo – e costi dell’energia e quindi delle bollette fuori controllo.
Dopo che Ilaria, la studentessa del Politecnico di Milano, ha deciso di protestare pubblicamente dormendo in tenda nel grande prato davanti all’ateneo, anche i giornali hanno cominciato a parlare dell’emergenza casa – dei giorni scorsi il titolo a lettere cubitali de La Repubblica “Diritto alla casa negato” – molti studenti in altre città hanno seguito il suo esempio, segnale che la misura era colma ed è bastata una scintilla ad accendere il movimento di protesta a cui la politica locale e nazionale non ha dato e non sembra in grado di dare risposte adeguate.
Unione Inquilini a Roma
Oggi, 11 maggio, Walter De Cesaris e Massimo Pasquini, rispettivamente segretario nazionale Unione Inquilini e responsabile del suo centro studi, si sono recati alla sapienza di Roma insieme ad alcuni cittadini sfrattati per dare solidarietà ai ragazzi e alle ragazze che da qualche giorno si sono accampati in ateneo, dormendo nelle tende che hanno piantato e da cui lanciano il j’accuse alle istituzioni che da decenni non investono sull’edilizia pubblica e sugli studentati e che adesso si rimpallano accuse a vicenda (è dei giorni scorso la dichiarazione del ministro all’istruzione Valditara che dà ai sindaci di centro sinistra la colpa delle difficoltà dei giovani a pagare l’affitto nelle città da loro governate).
“A giugno alla Camera, per la prima volta dopo decenni, si terrà dibattito parlamentare in aula su mozioni che riguardano le politiche abitative – ci dice Massimo Pasquini – insomma qualcosa si muove ma è ancora troppo poco, dato anche il pregresso degli ultimi trent’anni. Come Unione Inquilini solidarizziamo con la protesta degli studenti, che incontra il tema del diritto all’abitare di cui ci occupiamo da sempre e che è intrecciato con quello del diritto allo studio, entrambi sanciti dalla Costituzione ma che non vengono per nulla garantiti.”
“Il governo ha destinato 660 mln del PNRR, soldi a debito che ricadrà sulle generazioni a venire, agli sgravi da concedere ai privati che decidano di affittare agli studenti o ai lavoratori fuori sede anziché investirli su un serio piano di edilizia per venire incontro alle esigenze di chi per studio o lavoro si sposta dalla propria città d’origine. Se avessero dato questi fondi ai Comuni e alle Università per costruire alloggi per chi è fuori sede, si sarebbe almeno fatto un debito ma per opere che poi sarebbero rimaste sul territorio. Inoltre si potrebbero riqualificare centinaia di edifici vuoti di proprietà degli enti locali, del demanio etc. che invece restano sfitti e senza manutenzione si deteriorano, tra l’altro non considerando che si darebbe anche lavoro a molte persone che sarebbero occupate nelle ristrutturazioni, nell’ottica di una politica urbanistica che coniughi casa e lavoro.
Lo scontro è sull’idea di città, sta prevalendo il modello turistico, delle lobby finanziaria, della speculazione immobiliare invece che un modello di città inclusiva e dove possano vivere persone di diversa provenienza e di diverso tenore economico.
Stando ai dati Istat in Italia 899.000 famiglie in affitto sono in povertà assoluta, il 90% di sfratti per morosità assoluta e sono 650.000 famiglie in graduatoria a cui le istituzioni non hanno alloggi da offrire, quindi date queste condizioni parlare di autoregolamentazione del mercato non ha alcun senso.”
Dichiarazione del segretario nazionale Cub Amendola
“Il tema dell’emergenza casa e del caro affitti è sulle prime pagine di tutti i giornali dopo che dal Politecnico di Milano è partita la protesta messa in atto da una studentessa fuori sede che come centinaia di migliaia di altri studenti non è in grado di fare fronte alle spese esorbitanti che il mercato immobiliare impone a chi intenda affittare un appartamento o anche solo una stanza. Dopo Milano in pochi giorni la protesta si sta allargando ad altre città universitarie, Roma, Firenze, Bologna, Pavia, Venezia … la misura era colma e non da oggi.”
“La Cub da anni, e con maggior forza negli ultimi mesi, denuncia la situazione di povertà dilagante che investe famiglie, lavoratori, precari, studenti e che ormai non fa sconti nemmeno alla classe media era ora che questi temi tornassero al centro del dibattito politico, da troppo tempo sono inascoltate le rivendicazioni di milioni di cittadini e lavoratori che non sono più in grado di reggere condizioni di lavoro e contrattuali improntate al precariato e con stipendi che non sono minimamente adeguati al costo della vita. Anche il diritto alla casa, sancito anche dalla Costituzione, non è più garantito per molti, sempre di più. Per questo ci uniamo a Unione Inquilini nel chiedere che l’emergenza abitativa sia una priorità per il governo, che non può più ignorare le centinaia di migliaia di sfratti, 150.000 già esecutivi, e le difficoltà che anche chi ha uno stipendio medio ormai incontra nell’affittare un alloggio o stipulare un mutuo per acquistarlo.”
Articolo del 4 maggio 2023 sulla studentessa di Milano, autore Massimo Pasquini
Pierro Pierri, segreteria nazionale U.Inquilini, intervista a Tgcom24
Dal minuto.3.09 l’intervento di Walter De Cesaris a Radio Popolare GR 11 maggio 2023
Articolo del 9 maggio 2023 pubblicato sul Manifesto on line
(( (Patti contrari alla legge).)) ((1. E' nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. E' fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, numero 6), del codice civile. 2. Nei casi di nullita' di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, puo' chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato. 3. E' nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge. 4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 e' nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, e' nulla, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito. 5. Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui al citato articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l'importo del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennita' di occupazione maturata, su base annua, e' pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato. 6. Nei casi di nullita' di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, puo' richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore puo' altresi' richiedere, con azione proponibile dinanzi all'autorita' giudiziaria, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione e', altresi', consentita nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine di cui al comma 1 del presente articolo. Nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il giudice determina il canone dovuto, che non puo' eccedere quello del valore minimo definito ai sensi dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati. L'autorita' giudiziaria stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti. 7. Le disposizioni di cui al comma 6 devono ritenersi applicabili a tutte le ipotesi ivi previste insorte sin dall'entrata in vigore della presente legge. 8. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi e' obbligo di registrazione del contratto stesso)).
Articolo 5 legge 431/98
Art. 5. Contratti di locazione di natura transitoria 1. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 definisce le condizioni e le modalita' per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti. 2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base ((dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis)). 3. E' facolta' dei comuni sede di universita' o di corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, ((dei canoni di)) locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonche' cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore.