Illegittimo spostare il lavoratore – assistente 5° livello – a fare il portiere. Riconosciuto un danno del 40% dello stipendio.
TIM condannata anche al pagamento del doppio delle spese legali per “Abuso del Processo”
Dopo la vittoria di I grado nel gennaio 2021 del tecnico (V livello) trasferito in portineria e la conferma della Corte di Appello nel giugno 2022, il Tribunale di Firenze ha dato nuovamente ragione ad un lavoratore – assistente 5° livello – che era stato trasferito in Portineria riconoscendo il demansionamento e la grave dequalificazione.
Il lavoratore – come molti altri – fu spostato alla portineria nel 2017, ha intrapreso la vertenza legale con gli avvocati della CUB contestando il demansionamento e rivendicando il risarcimento del danno subito.
A febbraio 2023 è arrivata la sentenza del Tribunale di Firenze: il giudice, che non ha voluto neanche ascoltare i testimoni, tanto palese era il demansionamento da mansioni di assistente 5° livello a portiere che ha
riconosciuto essere mansioni da 2° livello (“Il lavoratore è stato addetto a mansioni di mera guardiania corrispondenti al II liv CCNL”).
Non solo, ma nel corso del processo l’azienda ha strumentalizzato la malattia del lavoratore, peraltro grave, per cercare di contrastare la rivendicazione dei suoi diritti, ovviamente in maniera infondata ed indebolendo ancor di più la propria posizione processuale.
Pertanto il giudice ha condannato TIM per demansionamento ordinandole di assegnare al lavoratore le mansioni precedenti (o equivalenti da 5° livello) con un risarcimento danni del 40% dello stipendio mensile da luglio 2017 e al pagamento del doppio delle spese legali per “Abuso del Processo”.
Febbraio 2023
FLMU-CUB TIM