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Mancato riconoscimento del riposo compensativo nel CCNL gommaplastica

LA CASSAZIONE SMASCHERA I CONFEDERALI

È dovuta intervenire la Corte di Cassazione per dimostrare che la triplice interpretava in modo ingiustificato e contraddittorio il suo contratto collettivo (CCNL Gomma Plastica), per sostenere il padrone, contro una giusta richiesta del lavoratore

Diritto al riconoscimento in caso di mancato godimento del riposo compensativo settimanale
Promossa la vertenza avanti il Tribunale di Bolzano chiedendo il risarcimento del danno conseguente al mancato godimento del riposo compensativo, quantificato in misura pari all’ammontare della retribuzione per un giorno di ferie non goduto, moltiplicato per tutti i giorni di mancata concessione del riposo compensativo.
In giudizio l‘azienda ha eccepito che la mancata concessione del riposo sarebbe stata indennizzata secondo le previsioni del contratto collettivo mediante corresponsione di una maggiorazione del 50% (art. 12 c. n.3).
Sono stati sentiti i sindacati firmatari del CCNL in questione, in merito all’interpretazione da dare a questo articolo.
I funzionari della FEMCA – CISL e della UILTEC-UIL, senza tentennamenti, hanno incredibilmente avvalorato la tesi dell’azienda il che ha posto davvero a serio rischio la possibilità che il giudice potesse accogliere la domanda del lavoratore secondo le norme che regolano la interpretazione dei contratti.
“Non sarebbe legittima una clausola contrattuale che prevedesse in automatico che in caso di prestazione lavorativa straordinaria di domenica e festività non spetti mai il riposo compensativo…La condotta del datore di lavoro si è posta in contrasto con l’art. 36 della costituzione comma 3”.
La sentenza ribaltata in appello è stata invece riconosciuta corretta dalla Suprema Corte di Cassazione.
Questa ha ritenuto che l’interpretazione delle norme contrattuali fornita dai rappresentanti dei sindacati sopra citati trovasse una chiara smentita a una più accurata analisi del testo delle clausole contrattuali.

Una domanda, allora: che sindacalisti sono quelli che danno al loro stesso CCNL un’interpretazione clamorosamente infondata nella consapevolezza che questa servirà al padrone per contrastare una legittima richiesta di un suo lavoratore?

I diritti fondamentali, il diritto al riposo, alle ferie non sono derogabiliil lavoro straordinario festivo deve essere oltre che retribuito anche risarcito con un giorno di riposo, ne và della salute.
Lo stress dato dal saltare il riposo sembra cosa da nulla ma produce sofferenza, le festività sono il momento in cui la famiglia si riunisce, in cui il lavoratore smette di essere lavoratore e torna a essere persona.
Invitiamo i lavoratori a prendere contatto con i nostri uffici nelle varie province Italiane per sanare questa ingiustizia e recuperare le festività e le domeniche, per cui vi sono state riconosciuta la maggiorazione e le ore lavorate ma NON la giornata di recupero.

Milano 17 Dicembre 2020

A.L.L.C.A. – CUB
Associazione Lavoratrici e Lavoratori Chimici-Affini
Confederazione Unitaria di Base
Sede nazionale: – V.le Lombardia, 20, 20130 Milano – Tel. 02/70631804 – Fax 02/70602409

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