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LIVELLI: Vinta altra causa per il 6° livello

Il 2 marzo 2026 il TRIBUNALE di FIRENZE, Sezione Lavoro, ha condannato TIM – e, conseguentemente, FIBERCOP – a riconoscere la mansione superiore a 1 lavoratore, Progettisti di Creation

I Giudice scrive nel dispositivo di Sentenza: “…Dalla prova orale e documentale è emerso che effettivamente il ricorrente ha svolto mansioni inquadrabili nel livello 6° CCNL Telecomunicazioni. L’istruttoria ha confermato che il ricorrente ha seguito in modo autonomo ogni fase relativa alla progettazione e realizzazione di impianti di giunzione in Fibra ottica di TIM, operando quale referente dell’intero progetto e quindi risolvendo in proprio le relative problematiche.
Il ricorrente- come gli altri progettisti- fa una valutazione sia dei costi, che dei tempi degli interventi; si occupa dello studio di fattibilità, poi della progettazione esecutiva della rete e della consuntivazione controllando l’operato dell’impresa. In sostanza è il ricorrente che in autonomia stabilisce tempi e caratteristiche dell’intervento facendo anche sopralluoghi, sempre decisi in autonomia ed all’esito dà parere positivo o negativo circa la fattibilità dell’intervento.

“… E’ evidente come le attività svolte dal XXXXXX appaiono caratterizzate da autonomia di iniziativa e facoltà di decisione nei limiti di direttive generali. Svolge funzioni direttive riferite ad attività complesse che manifesta con la redazione del progetto nonché interloquendo con le ditte circa i tempi di realizzazione .
È, altresì, emerso il contributo professionale autonomo e innovativo consistente proprio nella redazione del progetto, nello studio iniziale di fattibilità, nel progetto esecutivo, fino al collaudo finale, il tutto attingendo alle proprie competenze ed esperienze ed operando nell’ambito delle direttive generali fornite dalla normativa tecnica e di progettazione .
Tali procedure non si ritiene siano un limite alla funzione di referente attivo e propositivo dell’intero progetto, essendo, invece, strumenti conoscitivi da applicare secondo le circostanze del singolo caso. Tale complesso di attività delinea una figura che non si limita a una mera esecuzione tecnica, ma governa l’intero processo con un elevato grado di responsabilità e autonomia.”

6° Livello con diritto agli arretrati dal Luglio 2007!

“…condanna la società TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.) . in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell’istante della differenza tra il trattamento economico percepito e quello proprio del personale 6° livello di cui al CCNL Telecomunicazioni maturate a decorrere dal luglio 2007 sino al 30.06.2024 in solido con la FIBERCOP S.P.A. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo; condanna la FIBERCOP S.P.A. al pagamento in favore dell’istante della differenza tra il trattamento economico percepito e quello proprio del personale 6° livello di cui al CCNL Telecomunicazioni maturate dal 1.7.2024 sino all’effettivo
adeguamento oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.”

E non si tratta della prima vittoria…: Sono state già vinte altre cause sia di primo grado (Tribunale) sia di secondo grado (Corte di Appello), per quanto riguarda il 6° livello in ambito progettazione sia di rete fissa, sia mobile, sia di reti interne aziendali.

Per chi è interessato ed è rimasto ancora escluso dalla “promozione” c’è la possibilità di avere il livello tramite vertenza, che permette di recuperarlo in arretrato di molti anni: INFATTI, SONO DOVUTI GLI ARRETRATI ANCHE FINO DAL LUGLIO 2007! ARRETRATI CHE COMPRENDONO CONTRIBUTI PENSIONE, TFR E ANCHE LE DIFFERENZE SU PDR E UNA TANTUM, OLTRE CHE SU EVENTUALI PRESTAZIONI ACCESSORIE !

Per chi vuole far cause o informazioni: 331-6019879 cubt@cubtlc.it

marzo 2026 FLMUniti-CUB FIBERCOP
Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti – Confederazione Unitaria di Base
Firenze, V, di Scandicci 86 tel./fax 055/3200938 email: cubt@cubtlc.it Facebook: CUBTELECOM
(Scarica il comunicato)

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