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Aeroporto di Pisa: Non basta cambiare CCNL, contributo CUB alla trattativa CFT

Premessa

Non basta applicare un contratto nazionale migliorativo se non si armonizza il trattamento economico ricorrendo anche ad accordi di secondo livello (ove si renda necessaria una equa compensazione). Questa è la premessa indispensabile ricordando che in primis sarà doveroso inquadrare correttamente i lavoratori nei livelli del nuovo contratto tenendo conto anche delle competenze acquisite, dell’anzianità di servizio oltre alle mansioni  svolte.

Ma una seconda premessa si rende necessaria partendo dalla realtà dei fatti che sancisce un trattamento diseguale tra lavoratori e lavoratrici anche applicando il medesimo CCNL.

Nel sito di Pisa, il contratto di riferimento viene interpretato in 4 maniere diverse:

  • I Vecchi contratti un tempo applicati al personale SAT (oggi TAH) che si portano dietro integrativi dell’epoca (alcuni in parte alta della busta paga tipo l’EDR) tra cui la pausa mensa fisica che coinvolge anche i part time al 50% e 75% se sono in turno durante i pasti
  • I Nuovi assunti TAH che si portano dietro la pausa pranzo (oltre che altri accessori di minor rilevanza) anche per i part time e che comunque hanno un trattamento peggiore dei vecchi assunti
  •  Consulta che applica il contratto con stacchi e livelli in maniera discrezionale tanto da determinare una controversia sindacale
  •  CFT che applica il contratto per la prima volta senza integrativi (per ora) come deciso, con troppa fretta, dall’accordo regionale sottoscritto dalle organizzazioni di categoria del multiservizi di Cgil Cisl Uil. CFT ha fatto firmare le lettere di cambio contratto a partire dal 01/08/2024 in base alle 38 ore e 30 minuti settimanali lavorative. Ora noi presumiamo che questo orario sia suddiviso in 5 giorni (art H4 /C) per i full time e debitamente riproporzionato per i part time al 75% mentre restano invariate le ore per i part time al 50% (20 ore settimanali). Il livello assegnato si collega alla mansione svolta con il vecchio contratto (vedi capisquadra, patentati, non patentati, addetti alle pulizie, personale con limitazioni e nuovi assunti stagionali e non) seguendo (ce lo auguriamo) il criterio anche dell’anzianità oltre quello della mansione. Si tratta di capire, caso per caso, se il personale Cft è stato inquadrato nel corretto livello tenuto conto della promiscuità di alcune mansioni e di specifiche competenze possedute da parte del personale.
  • Il personale interessato dovrebbe percepire un compenso in parte alta che, a seconda del livello, sarebbe comprensivo di paga base+contingenza+EDR (anche se sui nuovi contratti l’EDR è di fatto messo in parte bassa) e, in base a ciò che è stato firmato, senza superminimi aggiuntivi per 14 mensilità.
  • A ora i turni vengono fatti su base giornaliera (con limitazione degli stacchi) e non su base settimanale o mensile come da noi richiesto, con la mancata definizione della pausa mensa (art H4/2) e su 6 giorni lavorativi (in questo ultimo caso servirebbero accordi integrativi previsti per altro dal CCNL di nuova applicazione). Il problema riguarda quindi soprattutto i part time che con la disdetta dei vecchi accordi di secondo livello andrebbero a perdere i buoni pasto giornalieri. Come pensiamo di compensare questa perdita?
  • Se poi il lavoratore supera le 38,30 ore (come succede ora) contrattuali settimanali, un eventuale surplus orario sarà considerato e retribuito come straordinario? (considerando che da contratto non si possono fare straordinari già programmati) Sono state fatte firmare poi su base volontaria delle lettere ove si chiede al lavoratore part time di aumentare l’orario lavorativo fino a Ottobre compreso, si presuppone che questo aumento orario si porti dietro di conseguenza tutti gli istituti contrattuali (maturazione di ferie, rol, ratei 13° e 14°, etc…)
  • A questo punto, visto che non si possono da contratto fare ore di straordinario (art H10) già prestabilito (anche se la forza lavoro su questo punto potrebbe avere opinioni discordanti dal contratto) e spalmabili su 6 giorni (a meno che non vi sia il sesto giorno utilizzato come rotazione turno) se non ricorrendo ad accordi integrativi (art H4 par3/D) urge trovare un punto di accordo nell’interesse dell’azienda e della forza lavoro. Teniamo presente che le ore di straordinario non possono essere rifiutate dal lavoratore senza essere motivate in maniera idonea
  • Definizione dell’orario lavorativo come da contratto ( 38,30 ore settimanale ) pari a circa 7,42 ore giornaliere su 5 giorni per i full time ( su 6 al cambio giro turno), con definizione chiara della pausa fisica della mensa ( 30 minuti) ricompensata con i buoni pasto e non pagata che dovrà essere usufruita dai full time nell’arco delle ore lavorative, definizione dei buoni pasto ai part time 75% ( art H6 punto4 ) a cui spettano i buoni pasto ma non la pausa mensa di cui beneficiare o prima o dopo la fine del turno ( ai part time 50% i buoni pasto non competono se non con accordi integrativi e a tal riguardo si rende necessaria una intesa che superi l’ingessatura del Ccnl asso Handling)
  •  La nostra proposta è quella di costruire la turnazione su base non giornaliera ma almeno settimanale (se non proprio mensile) per consentire al lavoratore una migliore gestione dei tempi di vita prevedendo comunque esigenze giornaliere rivedibili a seconda dell’esigenza e della disponibilità dei voli in arrivo/partenza (vedi ritardi ad esempio)
  • Definizione chiara sulla scelta dei livelli attribuiti in cui la base salariale parte alta deve perlomeno coprire tutta o buona parte delle indennità percepite con il multiservizi, tenendo presente che con il nuovo contratto ci saranno altre indennità (art H19, H20, H21) dovute in parte bassa (mentre altre indennità del contratto multiservizi andranno invece a sparire). Attenzione alla indennità giornaliera che deve essere corrisposta anche in ipotesi di godimento di ferie (art H19). Fare un raffronto tra le indennità vecchi e nuove ci sembra dirimente per offrire un quadro esaustivo e chiarificatore alla forza lavoro
  • Non è ancora ufficiale il giorno di paga, si presuppone che CFT voglia continuare a pagare il 15 di ogni mese a saldo del mese precedente. E’ dichiarato invece che il pagamento della tredicesima deve essere fatto entro il giorno 20 del mese di Dicembre (art H24) e la quattordicesima corrisposta contemporaneamente alla liquidazione del mese di Giugno (artH25)
  • Cambiano i calcoli per le ferie e i ROL (art H13) e anche in questo caso dovrà essere applicato il criterio di anzianità lavorativa (vedi tabella H13)
  •  Attivazione (prevista dal contratto multiservizi,reciproca/insieme salute, sarà conservata anche nel nuovo?) dal 1/01/2025 di una forma di assistenza sanitaria integrativa ( art H38)
  •  Clausola sociale (art H39) da studiare bene in caso di uscita di CFT dall’appalto.
  •  Assistiamo al cambio di impostazione relativo all’orario notturno che, con il nuovo contratto, parte dalle ore 20,00 fino alle ore 08,00 del giorno successivo, con orari non spezzabili. Questo aspetto entra in aperto contrasto con la organizzazione del lavoro fino ad oggi presente in Cft che ha sempre seguito il criterio degli stacchi sia notturni che diurni “ricompensati” con accordi di secondo livello. Qui probabilmente si andrà a delle incongruenze visto che alcuni lavoratori potranno attingere al notturno in maniera cospicua e altri no (vedi centrali). Si raccomanda quindi una equità anche su questo aspetto non irrilevante in maniera da non creare sperequazioni salariali
  • Alla luce di recenti notizie (vedi cancellazione del volo Flydubai per la stagione invernale dall’ 01/10/24 al 31/03/24) ci chiediamo cosa accadrà a fine di ottobre quando finirà il periodo volontario di aumento ore giornaliere in considerazione della diminuzione dei voli e nella impossibilità, per il personale part time al 50% di beneficiare dei buoni pasto (se non raggiunge l’orario minimo giornaliero di 6 ore).
  • La gestione dei part time   rischia di peggiorare visibilmente, non si potrà attingere agli straordinari se non dalla nona ora in poi (dalla quinta all’ottava è considerata supplementare)
  • In una fase dominata da incertezza dove, tra le altre ipotesi, si potrebbe prendere in seria considerazione la eventuale uscita dall’appalto di CFT (non per propria volontà), diventa quindi dirimente affrontare e risolvere fin da ora tutte le problematiche fin qui analizzate lasciando in eredità alla committenza una situazione già definita e con la quale dovranno fare i conti.
  • Teniamo conto che uno degli aspetti salienti in un futuro passaggio sarà determinato dalla quantificazione delle ore contrattuali e dalla possibilità che un eventuale calo dei voli possa avere ripercussioni proprio sul monte ore individuale.

Definire fin da ora livelli di inquadramento e tutti gli aspetti normativi e salariali, anche con accordi di secondo livello, sarebbe allora un segnale chiaro da lanciare anche alla committenza.

Pisa, 21 agosto 2024

CUB Trasporti Pisa

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