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Salute e sicurezza: Diritti e doveri dei lavoratori

Le normative di legge hanno previsto tutta una serie di responsabilità in capo ai lavoratori, il cui non rispetto può determinare sanzioni amministrative e anche penali

Testo Unico Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro Dlgs n. 81/2008
(Comprese modifiche e successive integrazioni)

Art. 20 – Obblighi dei lavoratori

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose (1), i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizion di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

(Nota) (1) Come modificato dall' art. 1, lett. a del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 39

Art. 59 – Sanzioni per i lavoratori

I lavoratori sono puniti:

a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo
20, comma 3

Firenze, maggio 2023

FLMU CUB

Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti – Confederazione Unitaria di Base
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