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Vinto il ricorso al Tar contro l’intervento di Salvini sugli scioperi del trasporto

Intervento di Salvini per riduzione a 4 ore dello sciopero degli autoferrotranvieri del 15.12.23 proclamato per l’intera giornata: Il Tar conferma le ragioni dei sindacati di base che lo avevano indetto e dichiara illegittima, in quanto priva delle necessarie motivazioni, l’ordinanza del Ministro dei trasporti

 Smascherato il tentativo di fare propaganda politica di Salvini sulle spalle degli autoferrotranvieri

Per il 27 novembre scorso i sindacati di base Cub trasporti, SGB, Cobas, Al Cobas, ADL Cobas e avevano regolarmente indetto una giornata di sciopero per rivendicare condizioni di lavoro migliori, tutela della sicurezza dei lavoratori e degli utenti stessi, un aumento dei salari scollegati dal crescente aumento del costo della vita a causa di un’inflazione crescente e contro le privatizzazioni.
Il ministro dei trasporti Matteo Salvini, con un’ordinanza, impose la riduzione dello sciopero a 4 ore e in tutta risposta i sindacati lo rimandarono al 15 dicembre, proclamandolo nuovamente per l’intera giornata.
E’ stato allora che il Ministro Salvini, con la scusa dell’intensificazione del traffico nelle grandi città per gli acquisti prenatalizi, è intervenuto di nuovo, ordinando la riduzione della mobilitazione a 4 ore, nonostante la assoluta regolarità, certificata anche dalla Commissione di Garanzia, della proclamazione effettuata nel rispetto delle previsioni della Legge 146/90, che limita pesantemente l’esercizio del diritto di sciopero in Italia più che in altri Paesi europei.

Cub trasporti, SGB, Cobas, Al Cobas, ADL Cobas si sono quindi rivolti al TAR del Lazio, impugnando l’ordinanza di riduzione dello Sciopero.
Il Tar del Lazio non ha ritenuto di esprimersi, però, con la necessaria urgenza, rimandando la discussione, chiaramente a dopo il 15.12.2023 stesso.
Finalmente però il 28.3.2024 il TAR del Lazio ha sentenziato, riconoscendo la legittimità dell’indizione di sciopero degli autoferrotranvieri del 15.12.2024, la sua regolarità e il totale rispetto della normativa esistente nel nostro Paese.
Pur riconoscendo il diritto del Ministro dei Trasporti di intervenire con una ordinanza ai sensi dell’art.8 della L.146/90 e L.83/00 per revocare o ridurre uno sciopero, anche nel caso in cui la stessa Commissione di Garanzia ne abbia validato la regolarità, non ha ritenuto necessaria ed obbligatoria la fondatezza della necessità di intervenire in tal senso e con urgenza.

Il Ministro dei Trasporti ha il potere di intervenire sebbene la Commissione di Garanzia non lo richieda – commenta il segretario nazionale Cub trasporti Antonio Amorosoma solo a fronte di fondate ragioni di urgenza o di ‘pericolo’ per la collettività che non sussistevano per lo Sciopero degli autoferrotranvieri del 15.12.2023.

Il Ministro con il suo intervento a gamba tesa su uno dei diritti fondamentali previsti dalle leggi vigenti nel nostro paese, ha scelto di beffare di un’intera categoria di lavoratori e delle loro richieste con un atto che anziché la tutela dei cittadini – il cui diritto alla mobilità andava garantito per consentire gli acquisti natalizi – ha privilegiato logiche elettorali, dimenticando che gli stessi cittadini sono coloro che usufruiscono di un servizio come quello del trasporto che in Italia è ormai ridotto ai minimi termini anche in ambito di sicurezza per tutti coloro che vi lavorano e lo utilizzano”.

LEGGI IL COMUNICATO DELLE SIGLE SINDACALI CHE AVEVANO INDETTO LO SCIOPERO

LEGGI LA SENTENZA DEL TAR LAZIO, 28 MARZO 2024

LEGGI LA RASSEGNA STAMPA DEL 28 MARZO 2024

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