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BLOCCO DELLO SCATTO DI ANZIANITÀ DEL 2013

UNA QUESTIONE ANNOSA E IRRISOLTA
La Federazione di Milano della CUB Scuola Università Ricerca sta agendo per promuovere un ricorso contro il blocco dello scatto stipendiale del 2013, disposto dal DL 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, che aveva bloccato gli stipendi del personale pubblico per gli anni 2011, 2012 e 2013

Nel 2015 la Corte Costituzionale è intervenuta dichiarando l’illegittimità costituzionale del blocco della contrattazione degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti. Pertanto dal 30.7.2015 in poi, sono stati rimossi gli effetti derivanti dal blocco per gli anni 2011 e 2012, mentre per l’anno 2013 per il Comparto della scuola non sono state avviate da parte delle competenti Amministrazioni le procedure di contrattazione collettiva. La conseguenza è che i lavoratori in servizio si vedono tuttora spostata in avanti di un anno la progressione stipendiale; più grave ancora la posizione dei lavoratori ormai in pensione che, a causa del blocco, hanno perso (o rischiano di perdere, qualora siano prossimi alla cessazione del servizio) l’ultimo scatto della posizione stipendiale. Non soltanto quindi tutti i lavoratori che hanno subito lo spostamento in avanti di un anno della progressione di carriera avrebbero avuto diritto ad una maggior retribuzione; chi è stato collocato (o sarà collocato) in quiescenza senza aver raggiunto l’ultimo scatto stipendiale, si è visto (o si vedrà) penalizzato anche sulla quantificazione dell’assegno pensionistico.

In conclusione, tutti i lavoratori che hanno subito lo spostamento di un anno della loro progressione stipendiale a causa del blocco dello scatto del 2013 hanno diritto ad un indennizzo e a richiedere il dovuto riconoscimento monetario. Una sentenza recente ci conforta rispetto al buon esito di un eventuale ricorso: il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 104 del 21/02/2023 ha riconosciuto ad una lavoratrice che anche l’anno 2013 venga ritenuto utile ai fini della maturazione del diritto pensionistico, oltre che per il pagamento delle differenze retributive derivanti dagli scatti stipendiali maturati e maturandi (per maggiori informazioni, leggere qui).Siamo consapevoli che sarebbe stata preferibile una soluzione contrattuale, che tutelasse i lavoratori nel loro insieme; non essendosi data una tale possibilità, resta come unica via percorribile quella del ricorso individuale.
Risulta in ogni caso necessario tutelarsi dalla prescrizione del diritto economico, visto che siamo al decimo anno di blocco; al fine di poter poi procedere ad un eventuale ricorso, invitiamo tutti i lavoratori interessati a compilare l’allegato modello di diffida con messa in mora ed interruzione della prescrizione e a spedirlo tramite posta certificata o raccomandata a/r al:

Ministero dell’istruzione e del merito, (PEC: URP@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT / uffgabinetto@postacert.istruzione.it oppure, via raccomandata a/r: Viale Trastevere, 76/a – 00153 ROMA) e al Dirigente della scuola di titolarità (o, se in quiescenza, al DS dell’ultima scuola di titolarità).

SCARICA QUI ALLEGATO DI DIFFIDA CON MESSA IN MORA E INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE

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