Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Inail: Ampliate le misure in favore dei lavoratori malati per l’amianto o eredi

La legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha ampliato le misure in favore dei lavoratori malati o degli eredi delle vittime dell’amianto.
Il 4 aprile 2023 con la circolare n. 14/2023 l’Inail illustra le novità in vigore dal 1/1/2023 per la prestazione economica aggiuntiva alla rendita diretta riconosciuta dall’Inail ai lavoratori o a favore di superstiti, per patologie asbesto-correlate, e per la prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi, in caso di decesso.

In particolare, da quest’anno la prestazione economica aggiuntiva alla rendita diretta o a favore di superstiti viene incrementata nella misura del 17%, in luogo del 15%, ed erogata a partire dal rateo di rendita di aprile 2023, unitamente al conguaglio per i ratei di gennaio, febbraio e marzo 2023.
La prestazione aggiuntiva è erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell’ordinamento.

I beneficiari sono:
a) i lavoratori titolari di rendita diretta 5, anche unificata, riconosciuta dall’Inail per una patologia asbesto-correlata,
b) i superstiti, individuati ai sensi dell’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30/6/1965 n. 1124, se l’evento ha per conseguenza la morte del lavoratore.

Nella circolare si ricorda che, trattandosi di una prestazione aggiuntiva, non deve essere presentata alcuna istanza per l’accesso al beneficio.

Per quanto riguarda, invece, la prestazione assistenziale una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi, per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’importo fisso, pari a 10 mila euro, dal 1° gennaio 2023 viene elevato a 15 mila euro, da corrispondere in un’unica soluzione su istanza dell’interessato o degli eredi in caso di decesso. La prestazione riguarda i malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale.

La richiesta deve essere presentata entro tre anni dalla data dell’accertamento della malattia (che si indentifica con la data della prima diagnosi) pena la decadenza del diritto. I soggetti interessati dall’agevolazione devono presentare domanda all’Inail, rispettivamente con i moduli “190” e “190E” (per gli eredi), disponibili sul sito Inail.
In caso di esposizione familiare l’istanza deve contenere le informazioni relative al familiare impiegato in una lavorazione che lo esponeva all’amianto in Italia con l’indicazione dei periodi di esposizione e dei rapporti di lavoro, nonché il vincolo di parentela/affinità e i periodi di convivenza in Italia del malato con il lavoratore adibito alla lavorazione morbigena.

L’erede di un lavoratore deceduto per mesotelioma professionale, titolare di rendita a superstite può beneficiare anche della prestazione assistenziale una tantum nel caso sia egli stesso un malato di mesotelioma non professionale (per esposizione familiare o ambientale) oppure sia erede di un malato deceduto per mesotelioma non professionale.

La prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva alla rendita diretta per una patologia asbesto-correlata di origine professionale.

aprile 2023

FLMU CUB

CUB © 2022. Tutti i diritti riservati.